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REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI
(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 23/09/2003)


I documenti conservati presso l’Archivio Storico Comunale sono considerati bene culturale di natura demaniale e come tali sono soggetti al dettato del D.L. 29 ottobre 1999, n°490 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”.

L’Amministrazione Comunale riconosce nell’Archivio Storico un istituto culturale che concorre all’attuazione del diritto di tutti i cittadini all’informazione, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza.


ServiziO DI CONSULTAZIONE

· L’Archivio Storico Comunale è aperto al pubblico per la consultazione del materiale documentario il Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 senza interruzione.

· Il personale responsabile sarà inoltre disponibile presso l’Archivio, previo appuntamento, anche il Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 per consulenze, programmazione delle ricerche e informazioni relative al Servizio.

· Tutti i documenti dell’Archivio Storico Comunale sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di carattere riservato ai sensi degli artt. 107, 108, 110 del D.L. 29 ottobre 1999, n°490 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali”.

In particolare, non possono essere consultati :
a) I documenti dichiarati di carattere riservato su decisione del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dei BB.CC., relativi alla politica estera o interna dello Stato, a meno che non siano trascorsi almeno 50 anni dalla data di produzione;
b) i documenti riservati relativi a situazioni puramente private di
persone, a meno che non siano trascorsi almeno 70 anni
dalla data di produzione;
c) i documenti dei processi penali, a meno che non siano trascorsi almeno 70 anni dalla conclusione del procedimento.


· Gli utenti, per essere ammessi alla consultazione, sono tenuti a compilare domanda all’Amministrazione Comunale, esibendo un documento di identità di cui verrà eseguita una fotocopia da conservarsi presso gli Uffici comunali competenti.

La domanda ha validità annuale e dovrà essere rinnovata ogni volta
che l’utente intenda mutare l’argomento delle proprie ricerche.

· Ogni volta che accede alla consultazione l’utente è tenuto a firmare
l’apposito registro di presenza in cui sarà annotata anche la segnatura
dei pezzi consultati o la loro descrizione con gli estremi cronologici.

· E’ consentita la consultazione di un solo pezzo alla volta, salvo che non si tratti di materiale rilegato, per un massimo di 3 pezzi al giorno. Tale numero massimo potrà eventualmente essere aumentato in casi particolari, a giudizio del personale responsabile dell’Archivio.

· Alla fine della consultazione il materiale documentario deve essere riconsegnato al personale di Servizio in Archivio nello stesso stato in cui è stato preso in consegna dall’utente.


Eventuali anomalie o mancanza di parti del materiale dato in
consultazione saranno verbalmente notificate all’utente dal personale
responsabile, che provvederà successivamente alla notifica scritta agli
organi competenti dell’Amministrazione Comunale.

· L’utente può chiedere che il materiale sia lasciato in deposito per la successiva consultazione fino ad un massimo di giorni 3 di apertura dell’Archivio, dopo i quali sarà ricollocato nell’apposito palchetto.

Il materiale in deposito non può essere dato in consultazione ad altro
utente.

· Il materiale archivistico è escluso dal prestito.

RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI


· L’utente può chiedere il Servizio di fotoriproduzione.

· Sono esclusi dalla fotocopiatura i seguenti documenti:

a) documenti anteriori al 1700;
b) documenti infilzati o rilegati;
c) pergamene;
d) bolli, sigilli e materiale simile;
e) documenti danneggiati o di difficile maneggiabilità (cartografie di grande formato, lucidi, supporti fragili).

· Il Servizio di fotoriproduzione è a pagamento e potrà essere effettuato solo dal personale addetto all’Archivio.

Il costo della riproduzione per l’utente, come da Deliberazione della
G.C. n°.................................), è di € ... per ciascuna fotocopia prodotta.

· La richiesta di fotoriproduzione dei documenti va effettuata compilando l’apposito modulo da riconsegnare al personale in Servizio presso l’Archivio.

· La consegna all’utente delle fotocopie avverrà il Giovedì immediatamente successivo alla data della richiesta e durante l’orario di apertura al pubblico del Servizio.

· E’ consentito all’utente di lavorare con PC portatile per effettuare eventuali trascrizioni.

· L’utente, debitamente autorizzato sulla base della compilazione di apposito modulo di domanda, può riprodurre i documenti con propria macchina fotografica o tramite fotografo incaricato, a patto che il materiale si trovi in buone condizioni di conservazione.

· Il permesso di fotoriproduzione non attribuisce nessun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

· La pubblicazione delle riproduzioni da parte degli utenti è soggetta a specifica autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti.

Copia degli elaborati relativi alle fonti archivistiche utilizzate dovrà essere consegnata all’Archivio Storico; in caso di pubblicazione di documenti tratti dall’Archivio è obbligatorio consegnare copia della stampa.

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO


· Introdurre nella sala di consultazione borse, cartelle o altri contenitori.

· Appoggiare fogli di carta lucidi, trasparenti e simili sopra i documenti originali e calcare su di essi con qualsiasi strumento.

· Apporre segni con qualsiasi strumento sugli originali.

· Manomettere l’ordine delle carte consegnate all’interno di buste, faldoni, fascicoli, filze, mazzi, ecc.

· Staccare alcun foglio da filze, registri, mazzi, ecc.

· Aprire in maniera forzata filze, registri, volumi, ecc.

· Spostare violentemente, sbattere o colpire le carte sciolte e i documenti rilegati.

· Disturbare il silenzio.