| REGOLAMENTO PER
LA BIBLIOTECA COMUNALE
TITOLO I
Finalità e Compiti
Art.1
La biblioteca Comunale è istituita come Servizio
informativo e culturale di base da rendere alla comunità.
Art.2
La biblioteca svolge compiti di documentazione,organizzazione
ed uso pubblico dell'informazione sul territorio o in ambiti tematici,
contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, promuovendo,
anche attraverso la lettura, la crescita civica e democratica dei
cittadini e la consapevole partecipazione alla vita associata. A
questo scopo, incrementa e valorizza le proprie raccolte, sulla
base di specifiche indagini sulle esigenze dell'utenza,ed organizza
il materiale documentario per la pubblica fruizione, secondo gli
standard della tecnica biblioteconomica e documentalistica e secondo
le regole catalografiche nazionali. Le raccolte possono accrescersi
attraverso acquisti, doni e scambi.
Art.3
La biblioteca persegue le finalità
di cui al precedente articolo, promuovendo, attraverso il proprio
ente gestore, la cooperazione e l'integrazione con altre biblioteche
o nuclei documentari pubblici o privati operanti nello stesso ambito
territoriale, per la gestione coordinata dei Servizi.
Coopera con i programmi della Regione Lazio, ai sensi della L.R.42/97,
per lo sviluppo del Servizio bibliotecario regionale e nazionale
e promuove, attraverso il proprio ente gestore la costituzione ed
il razionale sviluppo dei sistemi bibliotecari locali, urbani ed
intercomunali, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale.
Art.4
La biblioteca assicura un Servizio di raccolta, ordinamento
conservazione e diffusione dei documenti comunque intesi, scritti,
audiovisivi e multimediali, con particolare riferimento alla documentazione
locale.
Art.5
La biblioteca tutela e valorizza il patrimonio librario
raro o di pregio compreso nelle proprie raccolte e ne cura l'arricchimento.
Art.6
La biblioteca promuove presso i ragazzi dell'età
della scuola dell'obbligo la familiarità con l'uso delle
fonti di informazione e di documentazione.
A tale scopo, viene allestita una sezione con dotazione documentale
e di arredi adeguata alla maturità fisica e intellettuale
di questa fascia di utenza.
La biblioteca, inoltre, favorisce la più idonea fruizione
per tutte le altre fasce d'utenza e l'adeguamento del Servizio alle
esigenze dell'utenza svantaggiata. Organizza e realizza le attività
culturali conformi alle sue specifiche finalità, mediante
l'uso integrato degli strumenti e delle metodologie didattiche più
idonee alla promozione della comunicazione e dell'informazione.
Art.7
La biblioteca collabora con le altre istituzioni
culturali locali, pubbliche e private, mettendo a disposizione,compatibilmente
con l'andamento del proprio Servizio, i propri beni e la propria
organizzazione, per iniziative culturali di pubblico interesse
coerenti con la tipologia del Servizio stesso.
TITOLO II
FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE INTERNA
Art.8
La biblioteca assicura un Servizio pubblico, regolare
e gratuito ed un orario di apertura che garantisca una continuità
del Servizio, un suo migliore utilizzo, la soddisfazione delle esigenze
delle diverse tipologie di utenza ed il rispetto degli standard
minimi previsti dal piano settoriale regionale.
La biblioteca espone al pubblico il proprio orario di apertura e
fornisce preventiva informazione all'utenza su ogni variazione apportata.
Il periodo di chiusura annuale, per consentire la revisione, il
riordinamento, la spolveratura del materiale documentario e lo scarto
di quello gravemente deteriorato dall'uso o per altre esigenze,
non supera i quindici giorni e avviene nei periodi di minore accesso
dell'utenza, che deve essere tempestivamente informata.
Art.9
Per la ricerca del materiale documentario, la biblioteca
mette a disposizione dell'utente i seguenti cataloghi:
1)catalogo alfabetico per autori e titoli;
2)catalogo sistematico Dewey;
3)catalogo alfabetico dei periodici;
4)catalogo del materiale multimediale;
Art.10
Ogni unità fisica di materiale librario o
di materiale audiovisivo o multimediale non allegato a quello librario
o di quotidiani e periodici rilegati in volume, che entra a far
parte delle raccolte della biblioteca, viene inventariata in un
registro cronologico di entrata, assegnandole un distinto numero
progressivo; accanto a questo, una descrizione sommaria del materiale,
la data di acquisizione, la provenienza ed il prezzo.
I quotidiani ed i periodici non rilegati in volume vengono registrati
in schedoni amministrativi.
Con il Servizio informatizzato, il registro cronologico di entrata
può essere sostituito da stampati prodotti dall'elaboratore,
purché completi degli elementi prescritti, timbrati e siglati
in ogni pagina e rilegati in volume.
Art.11
Ogni anno si procede alla revisione almeno parziale
dell'inventario; i relativi verbali vengono sottoscritti dal personale
che la effettua.
Le unità bibliografiche e documentarie regolarmente inventariate,
che risultassero smarrite o sottratte alle raccolte, vengono segnalate
in apposite liste e scaricate dall'inventario.
Il materiale librario, audiovisivo e multimediale non avente carattere
raro o di pregio e non depositato nel Fondo locale, che per il suo
stato di irrecuperabile degrado fisico non possa più assolvere
adeguatamente alla funzione informativa, viene scaricato dai registri
d'inventario, con atto formale dell'Amministrazione Comunale, previo
parere della Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Lazio,
ed inviato al macero o consegnato ad enti benefici.
I quotidiani e i periodici, per i quali non sia prevista la rilegatura
e/o la conservazione, sono tenuti a disposizione dell'utenza per
tre mesi e poi scaricati degli schedoni amministrativi, inviati
al macero o consegnati ad enti benefici.
Art.12
Ogni unità inventariata di materiale documentario
viene contrassegnato con timbro recante il nome della biblioteca,
accanto al quale viene trascritto il numero di ingresso, viene classificata,
secondo la versione più recente delle tavole di
classificazione decimale Dewey, catalogata secondo le norme catalografiche
nazionali ed internazionali e vi si appone l'etichetta indicante
la collocazione.
Art.13
Il materiale documentario pronto per l'uso pubblico
viene collocato su scaffalature aperte direttamente accessibili
agli utenti, ad eccezione delle annate rilegate di quotidiani e
periodici e del materiale documentario raro e di pregio o depositato
nel Fondo locale, la cui accessibilità diretta è riservata
al personale addetto.
Art.14
Di norma, è consentita la riproduzione di
materiale documentario non protetto da copyright, ma tale operazione
non deve danneggiare il documento.
La riproduzione totale o parziale di materiale documentario raro
o di pregio o depositato nel Fondo locale e, se rilegati in volume,
dei quotidiani, periodici, gazzette, o bollettini ufficiali è
consentita, per motivi di studio dichiarati dall'utente su apposito
modulo, solo
previa autorizzazione scritta del personale addetto, a condizione
che il materiale sia in buono stato di conservazione.
Art.15
La biblioteca raccoglie ed elabora dati statistici
relativi ai Servizi e all'utenza, nei limiti posti dalla L.675/96
sull'uso e la tenuta dei dati personali. Utilizza quali strumenti
di rilevazione lo schedario degli iscritti al prestito, lo schedario
dei documenti dati in prestito ed il registro delle firme degli
utenti presenti in sede.
TITOLO III
Servizi ALL'UTENZA
Art.16
I Servizi della biblioteca sono organizzati secondo
criteri di qualità ed orientati alla più completa
ed efficace soddisfazione delle esigenze informative dell'utenza.
L'accesso alla biblioteca è libero alle persone di tutte
le età e Nazionalità.
L'accesso alle sale di lettura, per studiarvi con proprio materiale,
è consentito subordinatamente alle esigenze degli utenti
del Servizio di consultazione e lettura.
Art.17
L'utente consulta liberamente i cataloghi ed il materiale
documentario, ad eccezione di quello depositato nel Fondo locale
e di quello raro e di pregio, la cui consultazione può avvenire,
previa richiesta scritta, in particolari condizioni di vigilanza
e di controllo da parte del personale addetto.
I ragazzi in età prescolare e in età della scuola
dell'obbligo consultano liberamente solo il materiale collocato
nelle sezioni ad essi appositamente riservate. La consultazione
dell'altro materiale è consentita, se indispensabile, solo
con l'assistenza di parenti adulti
o del personale della biblioteca.
Art.18
Il materiale documentario viene concesso in prestito,
ad eccezione, salvo deroghe particolari, del materiale raro e di
pregio, del materiale depositato nel Fondo locale, dei quotidiani
e dei periodici, del materiale miscellaneo rilegato in volume, del
materiale in precario stato di conservazione, delle opere di generale
consultazione, quali dizionari, enciclopedie, atlanti, repertori,
bibliografie cataloghi, codici, raccolte di leggi, statuti, regolamenti,
e giurisprudenza. In occasione di particolari eventi culturali di
pubblico interesse, si può autorizzare il prestito del materiale
sopra elencato, previa assunzione scritta, da parte del richiedente,
della responsabilità per la tutela e la conservazione del
materiale e previa accensione di apposita polizza assicurativa.
Art.19
I soggetti cui viene effettuato il prestito di materiale
documentario sono responsabili della tutela e dell'integrità
del materiale ricevuto e della restituzione dello stesso nei termini
fissati. In caso di cambiamento di indirizzo, l'utente è
tenuto ad informare la
biblioteca.
Chiunque desideri essere ammesso al prestito è tenuto ad
esibire un documento personale di riconoscimento, per la registrazione
dei propri dati personali sulla tessera per il prestito, che sarà
conservata in biblioteca.
Coloro che, per ragioni di età, non sono muniti di documento
personale di riconoscimento, per essere ammessi al prestito dovranno
farne richiesta in presenza della persona che su di essi esercita
la patria potestà, oppure di un loro insegnante o di persona
conosciuta dal bibliotecario che si renderà garante a tutti
gli effetti.
Art.20
Salvo deroghe particolari, ogni utente può
ricevere contemporaneamente in prestito 2 opere per un massimo di
4 unità documentarie e non può prestare ad altri le
opere ottenute in prestito.
Per la sezione Adulti la durata del prestito è di trenta
giorni; per la sezione Ragazzi la durata del prestito è di
15 giorni;per la sezione Multimediale la durata del prestito è
di 7 giorni; tale termine massimo può essere prorogato, su
richiesta dell'utente, previa verifica della presenza di prenotazioni
da parte di altri utenti. Particolari motivi possono giustificare
la richiesta di restituzione prima della scadenza fissata. Ogni
prestito è condizionato all'avvenuta restituzione del materiale
avuto in prestito precedentemente.
Con operazioni di prestito informatizzate, l'utente può prenotare
il prestito di materiale documentario ancora non riconsegnato, acquisendo
diritto all'avviso di disponibilità del materiale ed alla
precedenza rispetto ad altri utenti. In assenza di rinnovo della
prenotazione, la stessa si intende annullata se non soddisfatta
entro un mese.
Art.21
L'utente che non restituisca, entro la scadenza prevista,
il materiale avuto in prestito, viene sollecitato tramite gli ordinari
mezzi di telecomunicazione. In caso di inottemperanza entro la data
comunicata, gli viene ingiunta con lettera raccomandata la restituzione
del materiale.
In caso di ulteriore inottemperanza, non giustificata da gravi impedimenti,
l'utente viene escluso dal prestito della biblioteca.
L'utente che smarrisce un documento o lo restituisce deteriorato,è
tenuto a consegnare alla biblioteca un altro esemplare nuovo dell'opera
non restituita o altrimenti a rifondere un importo pari al valore
del documento.
Art.22
I Servizi forniti dalla biblioteca sono gratuiti
quando non comportano costi diretti per la singola prestazione.
Sono, quindi a pagamento, con tariffe stabilite dall'Ente, le riproduzioni
eseguite con qualsiasi mezzo, la copia di parti di archivi su supporto
magnetico, la
consultazione di banche dati remote, il collegamento in rete ed
il pagamento delle spese di spedizione del materiale inviato in
prestito interbibliotecario. Il bibliotecario rilascia regolare
ricevuta per le somme riscosse.
TITOLO IV
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO
Inter library loan (ILL) - document delivery (DD)
Modalità e regolamentazione del Servizio
Art.23
Finalità
Il Servizio di prestito interbibliotecario (ILL)
e di fornitura di documenti (DD) si espleta tramite la ricerca ed
il reperimento presso soggetti esterni (Biblioteche, Centri di documentazione,
etc.) di documenti non presenti nella locale biblioteca.
Art..24
Spese
a) L'utente si assume i costi delle spese di spedizione
postale e qualsiasi rimborso preteso dalla Biblioteca che fornisce
i documenti.
b) Dovunque venga inoltrata la richiesta, l'utente è tenuto
al rimborso delle spese per le fotocopie nei termini stabiliti dalla
Biblioteca che le fornisce.
c) L'utente documenta i costi sostenuti all'avvio della procedura
di prestito interbibliotecario;
d) Nel caso la transazione non abbia esito positivo è previsto
il rimborso del contributo versato.
Art.25
Durata del prestito
La durata del prestito o della consultazione è
stabilita dalla Biblioteca prestante.
Art.26
Annullamento richiesta
Non è previsto il diritto di recesso nel caso
in cui la transazione sia già in itinere.
Art.27
Avvisi circa la richiesta
La biblioteca si impegna ad avvisare il richiedente
con tempestività dell'arrivo del documento (telefonicamente
o tramite posta elettronica).
Art.28
Restituzione
L'utente è tenuto a restituire il materiale
entro la data stabilita e nello stesso stato di conservazione nel
quale lo ha ricevuto, pena il risarcimento del danno arrecato.
Art.29
La mancata osservanza del presente Regolamento comporta
l'esclusione dal Servizio.
Art.30
Biblioteche che effettuano richieste di prestito
interbibliotecario alla Biblioteca Comunale
Tutte le Biblioteche che effettuano richieste di prestito interbibliotecario
sono tenute a:
- Pagare le spese postali di trasmissione
- Rispettare i termini indicati per il rientro dell'opera (30 gg.
rinnovabili una volta)
TITOLO V
RAPPORTI CON L'UTENZA E NORME DI COMPORTAMENTO
Art.31
La biblioteca espone al pubblico copia del presente
regolamento lo schema di classificazione del materiale documentario,
l'articolazione e la dislocazione delle proprie strutture operative,
il nominativo del personale addetto ed il numero telefonico. Utilizza,
inoltre la segnaletica ed altri strumenti utili all'orientamento
dell'utenza.
Art.32
L'utente può chiedere al personale addetto
informazioni, consulenza, assistenza nella ricerca del materiale
documentario e prelievo fisico dello stesso. Il personale deve orientare
il proprio comportamento alla massima disponibilità tesa
a facilitare e a rendere più gradevole l'uso del Servizio.
L'utente non può chiedere, ed il personale addetto non può
fornire, informazioni riguardanti dati personali di altri utenti.
L'utente può avanzare, inoltre, in forma scritta ed orale,
proposte tese al miglioramento dell'organizzazione, delle prestazioni
della biblioteca e del personale addetto e dell'incremento del materiale
documentario, così come può inoltrare critiche e reclami,
con lettera sottoscritta, alla quale viene dato riscontro nei termini
di legge.
Art.33
L'utente è tenuto ad assumere, nei locali
della biblioteca, un comportamento consono alla natura pubblica
del luogo ed ai Servizi espletati, che rispetti le disposizioni
regolamentari e quelle temporanee esposte al pubblico.
Chiunque assuma un comportamento pregiudizievole al buon andamento
dei Servizi, arrecando disturbo o rendendosi colpevole di sottrazioni
o di danni intenzionali, viene richiamato all'ordine dal personale
addetto, che provvede, in caso di ulteriori inosservanze, al suo
allontanamento.
Contro i richiami ed eventuali disposizioni di allontanamento, l'utente
può inoltrare reclamo con lettera sottoscritta, alla quale
viene dato riscontro nei termini di legge. L'utente oggetto di reiterati
reclami o disposizioni di allontanamento o responsabile di deliberati
danni può essere interdetto dall'accesso alla biblioteca.
L'utente e' tenuto al risarcimento dei danni che arreca al materiale
documentario, attrezzature e strutture edilizie della biblioteca,
fatta salva ogni responsabilità civile e penale.
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